Home :: Uffici e servizi :: Servizi ambientali :: Prevenzione ambientale
Ispezioni degli impianti termici
SEDE
via Copelli n.5
 
CONTATTI
telefono 0332/255.349
fax 0332/255.340
e-mail: impianti.termici@comune.varese.it

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI
In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, sia nazionale (Legge n. 10/91, D.P.R. n. 412/93, così come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 551/99, D. Lgs. n. 192/05 e D. Lgs. n. 311/06) sia regionale (D.G.R. 5 novembre 2008, n. 8/8355 e D.G.R. 5 dicembre 2007, n. 8/6033), al Comune di Varese competono gli accertamenti e le ispezioni necessarie per verificare l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia e delle emissioni inquinanti nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici ad uso civile.
Detti controlli non sostituiscono, comunque, le operazioni di manutenzione ordinaria che devono essere effettuate, a cura e con oneri a carico dei possessori o dei soggetti responsabili degli impianti, secondo le frequenze temporali indicate dalle norme vigenti.
In particolare, l'art. 4, comma 1, del succitato D.P.R. 412/93 stabilisce che gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale delle abitazioni debbano essere condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non venga superato il valore massimo di temperatura fissato da detto decreto (20° C + 2° C di tolleranza).
Il successivo comma 2 prevede che, nel territorio del Comune di Varese, inserito in zona climatica E, l'accensione degli impianti in parola sia consentita nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 aprile per una durata massima di 14 ore giornaliere.
Si sottolinea che, al di fuori del succitato periodo, la stessa normativa nazionale consente, inoltre, l'accensione di detti impianti anche senza espressa autorizzazione da parte di questa Amministrazione qualora straordinari eventi climatici ne giustifichino l'esercizio. In tal caso la durata giornaliera di accensione non può, tuttavia, superare la metà di quella consentita a pieno regime ovvero le sette ore giornaliere.
Si precisa che, in ottemperanza a quanto stabilito dalla L.R. n. 24/06 e dalla L.R. n. 10/09, è fatto divieto di provvedere alla climatizzazione sia estiva che invernale di cantine ed autorimesse.
In conformità alle previsioni del punto 7.3 della D.G.R. 5 novembre 2008, n. 8/8355, il cittadino può richiedere al Comune di appartenenza il controllo del rispetto del valore massimo della temperatura ambiente all'interno della propria abitazione. E', inoltre, previsto che a detti controlli debba procedere l'Amministrazione comunale territorialmente competente. Ad oggi risultano essere stati segnalati al Comune di Varese soltanto alcuni episodi di presunti superamenti del limite massimo di temperatura consentito nelle abitazioni e/o specifiche richieste di intervento al riguardo.
L'ufficio Tutela e Controllo Ambientale del Comune di Varese ha, limitatamente agli episodi segnalati, avviato il relativo procedimento amministrativo in collaborazione con il competente Distretto dell'Azienda Sanitaria Locale che ha prestato la propria collaborazione per l'effettuazione delle relative misure, mettendo a disposizione personale tecnico abilitato in possesso della necessaria strumentazione scientifica.

 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di ispezione degli impianti termici, di competenza dei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, ha come obiettivo il risparmio energetico e la riduzione dell'inquinamento. L'ispettore deve accertare l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione degli edifici attraverso l'esame dell'impianto, l'esecuzione delle prove e la compilazione dei documenti di ispezione. Sono soggetti a ispezione, con onere a carico degli utenti finali, tutti gli impianti termici per la climatizzazione invernale degli edifici presenti nel territorio comunale.
A specifica di quanto stabilito nella definizione di impianto termico, si precisa che non sono considerati impianti termici gli impianti inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo (Ministero delle Attività Produttive: lettera del 24-3-1998, Prot N. 206312), e quindi sia destinato al ciclo produttivo almeno il 51% del calore prodotto; rientrano invece nell'ambito di applicazione del DPR 412/93 e s.m.i. i moduli radianti, gli aerotermi e i termoconvettori (Ministero delle Attività Produttive, lettere del 15-7-1997 Prot. N. 958006, del 20-2-1998 Prot. N. 203498, del 24-3-1998 Prot. N. 206312, del 13-3-1999 Prot. N. 205449, del 23-3-1999 Prot. N. 206653).
Sono pertanto esclusi:
- Impianti per la climatizzazione estiva;
- Impianti costituiti da scaldacqua unifamiliari, anche di potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 15 kW;
- Impianti costituiti da apparecchi con potenza al focolare inferiore ai 4 kW, anche se la somma con altri apparecchi simili ed eventuali scaldacqua presenti supera i 15 kW;
- Stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.
Più apparecchi quali, per esempio, radiatori individuali o stufe, destinati a riscaldare una unica unità immobiliare la cui singola potenza al focolare è superiore ai 4 kW e la loro somma è  uguale o maggiore a 15 kW, sono considerati impianti termici.
Sono altresì considerati impianti termici impianti collegati alle reti di teleriscaldamento e le pompe di calore.
Gli impianti disattivati e quindi posti nella condizione di non poter funzionare, come ad esempio scollegati dalla rete di distribuzione o da serbatoi di combustibili ovvero chiusura del contratto di fornitura del combustibile, sono esentati dal rispetto delle presenti disposizioni.
 
 DOCUMENTI NECESSARI
La dichiarazione di avvenuta manutenzione, è redatta dal manutentore o installatore sulla base degli allegati "G" o "F", a seconda della potenza dell'impianto, e corredata dal contributo regionale e comunale di cui alla tabella sottostante. E' obbligatoria per tutti gli impianti termici presenti sul territorio comunale, ad eccezione degli impianti costituiti esclusivamente da pompe di calore e da impianti collegati a reti di teleriscaldamento, ed ha validità per le due stagioni termiche successive a quella di presentazione.
 
 COSTI
Scarica la tabella delle  Scarica allegatoTariffe_impianti_termici_071112    Scarica allegatoModalità di pagamento
Agenda appuntamenti
Anno precedente Mese precedente Maggio 2013 Mese successivo Anno successivo
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
     1  2  3  4  5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Data ultimo aggiornamento: 24/05/2013
Versione 2.0  ( AFC 2007.01 )
Valid XHTML 1.0 Strict  Level Double-A conformance icon, 
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0